Rivediamo insieme le ultime novità in tema di normativa enologica, precisamente l’ultimo regolamento approvato a Strasburgo che mira a sostenere il settore vitivinicolo, introducendo nuove norme su dealcolati, etichettatura e gestione delle crisi, con efficacia prevista dal 2026.
L’11 febbraio scorso il Parlamento europeo ha dunque dato il via definitivo al nuovo “Pacchetto Vino“, con un voto di larga maggioranza (625 voti favorevoli), testo ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE. Queste le principali novità espresse in maniera chiara e concisa.
In merito alle autorizzazioni, e soprattutto alle autorizzazioni ai nuovi impianti, è stata stabilita una validità di 3 anni prolungabile di un anno qualora ci sia una causa di forza maggiore per il proprio non utilizzo e soprattutto viene eliminata la sanzione amministrativa nel caso in cui il viticoltore non possa usare questa autorizzazione: è stata però anche concessa facoltà agli Stati membri di abbassare e addirittura azzerare le autorizzazioni qualora ritengano che queste possano andare a creare uno squilibrio di mercato.
Per quanto riguarda invece le autorizzazioni a ristrutturazione di vigneti e rimpianto, la validità sale a 13 anni perché si ha ora la possibilità di richiedere l’autorizzazione entro cinque anni e il suo utilizzo è valido per ben altri otto anni. Anche qui viene tolta la sanzione amministrativa ma vietata la possibilità di richiedere questa autorizzazione qualora si sia usufruito di fondi destinati all’espianto; inoltre per il suo utilizzo è richiesto l’ambito aziendale.
Il vino dealcolato nell’allegato 7 (definizioni delle categorie di prodotti vitivinicoli ) sarà definito come alcool free qualora il grado alcolico vada dallo 0 allo 0.05 , e redus alcol per i vini che vanno dallo 0,5 al -30% del grado inferiore della categoria. E’ anche sancito che in etichetta debba essere indicato in modo chiaro che si tratta di prodotto da un processo di dealcolazione. In deroga i vini spumanti che potranno essere ottenuti partendo da una base dealcolata.
Ci sono poi novità in ambito di etichettatura. Viene decretata e uniformata a livello europeo la possibilità di utilizzo di pittogrammi e mezzi elettronici per trasmettere le informazioni obbligatorie: pensiamo, p.es., alle tabelle nutrizionali e alle liste degli ingredienti, mentre l’indicazione degli allergeni resterà obbligatoria sull’etichetta fisica.
Altra novità riguarda le misure di crisi e le misure di mercato. Agli Stati membri viene concessa la possibilità di finanziare la distillazione volontaria, l’estirpo volontario e la vendemmia verde senza che questi aiuti entrino in conflitto con quello che è il regime degli aiuti di Stato purché si rimanga sotto la soglia del 25% dei contributi totali. Gli Stati membri potranno anche richiedere abbassamenti delle produzioni in caso di squilibri di mercato, per cercare di regolare e riequilibrare domanda ed offerta.
E’ poi stato previsto l’allargamento della lista degli investimenti possibili in base all’articolo 58 e qui troviamo misure importanti per quel che riguarda gli investimenti volti alla mitigazione e alla gestione degli effetti del cambiamento climatico, con la possibilità di un cofinanziamento fino al 80%; l’inserimento di investimenti sull’enoturismo nonché quello di strumenti specifici anche di conversione varietale.
Altra novità rilevante concerne la misura per la promozione sui Paesi terzi dove i progetti avranno validità di tre anni, prorogabile per altre due volte arrivando quindi ad un massimo di 9 anni per Paese: c’è inoltre da considerare che ogni singolo Paese potrà essere regionalizzato ovvero suddiviso in più progetti (pensiamo a Paesi molto grandi come gli Stati Uniti o la Cina, che possono avere appunto questo tipo di necessità, potendo canalizzare i progetti per fasce di mercato).
Infine viene posta particolare attenzione a quelli che sono i piccoli produttori per i quali servirà una procedura semplificata ed agevolata, mentre gli stati membri avranno la possibilità di co-finanziare i progetti al 60%, innalzando il sostegno fino all’80% dei costi ammissibili qualora gli interventi di ristrutturazione e riconversione siano finalizzati all’adattamento climatico.